Art. 5.
(Corsi di riconversione universitaria).

      1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze della comunicazione e in scienze politiche, nonché di titoli equipollenti.
      2. Le spese per i corsi di cui al comma 1 sono poste a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
      3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.